home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2022 / Integra il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento di condotte attuate con ..

indietro stampa contenuto leggi libro


Integra il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento di condotte attuate con modalità tali che per continuità, onerosità ed organizzazione creano le oggettive apparenze di un´attività professionale svolta da un soggetto regolarmente abilitato

Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 01 marzo 2023, n. 8956)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“[…] 2. […] Ai sensi dell'art. 1 della legge 1963 n. 69: "all'Ordine dei giornalisti appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Ai sensi dell'art. 35 della legge indicata: "per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni". Dette previsioni devono essere poste in connessione con l'art. 45 della stessa legge, così come modificato dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo cui: "nessuno può' assumere il titolo ne’ esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave". Dunque per esercitare la professione di giornalista è necessaria l'iscrizione nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti; l'inosservanza di detta previsione è punita ai sensi dell'art. 348 cod. pen. […] la giurisprudenza, già prima della modifica apportata dalla legge 198 del 2016, aveva chiarito che, al di là della distinzione tra professionisti e pubblicisti, poiché la Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo di diffusione, ogni cittadino può svolgere, episodicamente, l'attività di giornalista e dunque non commette il reato di abusivo esercizio della professione di giornalista, di cui agli artt. 348 cod. pen. e 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, colui che, senza essere iscritto all'albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, collabori saltuariamente ad un periodico venendo retribuito volta per volta […]. Si è in particolare spiegato che [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio